30 lug 2007

Notizie generali

La legge del 18 agosto 2000, n.248, che integra e modifica la legge sul diritto d’autore, contiene alcune disposizioni che disciplinano la reprografia, cioθ la riproduzione delle opere dell’ingegno mediante fotocopia, xerocopia o simili.
Prima di ciς, era vietato fotocopiare senza autorizzazione le opere protette dalla legge sul diritto d’autore, ed erano previste sanzioni civili e penali senza alcuna discriminazione, sia che la fotocopiatura riguardasse alcune pagine o l’intero testo.
Per cui, mentre la riproduzione delle opere tutelate era illegale, come dimostravano le numerose sentenze della Magistratura, le violazioni erano quotidiane e le copisterie vivevano e prosperavano al di fuori della legge, a danno degli autori, degli editori e degli altri soggetti (librai, distributori) che operavano, invece, nella legalitΰ.
Si trattava, quindi, di dare la possibilitΰ agli autori di ottenere in concreto quello che il diritto giΰ riconosceva loro, e cioθ un compenso per la loro attivitΰ creativa, legalizzando, nello stesso tempo, le operazioni di fotocopia di opere protette effettuate per uso personale, per ragioni di lavoro o di studio.
Le esigenze da salvaguardare erano, quindi, da un lato quella di proteggere i diritti degli autori e degli editori in un settore in cui non esiste alcuna possibilitΰ di reale controllo sull’utilizzo delle opere, e, dall’altro, quella di non precludere al pubblico l’accesso a opere o parti di opere per soddisfare le proprie legittime necessitΰ.
Si θ voluto, quindi, contrastare, con strumenti adeguati ai tempi, gli atti di pirateria libraria (la cosiddetta reprografia selvaggia) e conciliare gli interessi del pubblico e quelli degli autori e degli editori delle opere tutelate oggetto di riproduzione.
La nuova normativa riguarda, naturalmente, le opere protette dalla legge sul diritto d’autore (cioθ le opere di natura creativa che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia), per tutta la vita dell’autore ed estesa fino al 31 dicembre del 70° anno dopo la sua morte: trascorso tale termine l’opera θ considerata di pubblico dominio e puς essere riprodotta liberamente.
La legge consente, ora, la fotocopia di opere protette ma solo "per uso personale" e nel limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicitΰ.
La riproduzione "per uso personale" θ quella che puς essere effettuata per propri scopi di lettura, studio, consultazione e non per uso commerciale o per trarre altre copie da distribuire ad altri, a pagamento o anche gratuitamente, E’, comunque, esclusa ogni utilizzazione fatta in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore.
In cambio della libertΰ di fotocopiare, la legge stabilisce che sia dovuto un compenso agli autori e agli editori da parte dei responsabili dei centri o punti di riproduzione. Inoltre, la misura dei compensi e le modalitΰ di riscossione devono essere concordate tra le associazioni delle categorie interessate (quelle degli autori e degli editori e quelle dei centri di riproduzione) e la SIAE , stabilendo che il compenso per ciascuna pagina di testo fotocopiato non sia comunque inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT.
La negoziazione degli accordi e la riscossione dei compensi sono state affidate dalla legge alla SIAE, che ha anche poteri di vigilanza sui centri di riproduzione, per prevenire ed accertare le violazioni della legge.
Finora le associazioni dei centri di riproduzione che hanno sottoscritto accordi con la SIAE congiuntamente con le principali associazioni di editori ed autori (AIE, SNS, UIL-UNSA, SLSI) sono: CNA, Casartigiani, CLAAI, Confartigianato, Confesercenti e Legacoop.
La fotocopia di opere tutelate puς essere anche effettuata all’interno delle biblioteche pubbliche limitatamente, perς, alle opere presenti nelle biblioteche stesse e sempre nei limiti del 15%. Il limite del 15% non si applica se le opere presenti nella biblioteca sono rare o, comunque, fuori commercio.
E’, invece, libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche fatta per i servizi interni.
Il compenso che le biblioteche devono corrispondere agli aventi diritto (autori ed editori) viene determinato in forma forfetaria, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio (che quindi non potrΰ essere gratuito) senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti da cui dipendono.
Sono stati giΰ conclusi accordi con il Ministero della Pubblica Istruzione, per la fotocopiatura di testi nelle biblioteche scolastiche; con gli Enti Locali rappresentati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dall’Unione delle Province d’Italia (UPI) e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), per il pagamento dei diritti d’autore relativi alla fotocopiatura di libri effettuata nelle biblioteche degli enti locali territoriali; con la C.R.U.I. (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) per copie effettuate all'interno degli atenei; con l'A.I.C.I. (Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane) per le fotocopie effettuate nelle biblioteche delle istituzioni culturali; con l'UNIONCAMERE per l'attività di fotocopiatura svolta all'interno delle biblioteche delle camere di commercio, con il MiBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) per le fotocopie effettuate nelle biblioteche pubbliche statali.
Va, infine, ricordato che il compenso dovuto per la riproduzione dell’opera mediante fotocopia, anche se con modalitΰ diverse, θ previsto ormai da anni in tutti i Paesi europei ed in molti Paesi extraeuropei.

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